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“Bonus mamme”, riapertura della procedura

Misure di semplificazione per l’accesso all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri

Utente ANDREA PROST

da Andrea Prost

Docente

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Con circolare AOODPRR 2244 del 26 marzo 2024 sono state fornite le istruzioni operative al fine della presentazione dell’istanza di cui alla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (il cosiddetto “Bonus mamme”), ovvero l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratricimadri) l’applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti da questo Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche.

Si informa che dalle ore 16 del giorno 22 Aprile 2024 le funzioni di presentazione della domanda telematica sono state nuovamente aperte.
Si ricorda che, l’articolo 1, comma 180 della legge in oggetto riconosce l’esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Se riconosciuto, l’esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.
Si rimanda alla Circolare dell’INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 per chiarimenti sulle condizioni dispettanza della misura.

Indicazioni per presentare l’istanza nell’area riservata:
Si ricorda infine che, per accedere al servizio, l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto
a destra all’interno del sito del Ministero http://mim.gov.it accedendo con credenziali SPID  CIE, o e IDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di
maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).
Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati
automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica
dati personali sempre nell’area riservata).

Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio
2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario
includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.
Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni
di spettanza dell’esonero, è indicato che: << Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più
piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>

Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente
scaricarla in pdf.
Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata
l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.